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L'inoccupato è colui che non abbia mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma o almeno che non è riconosciuto il lavoro in nero. L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al centro per l'impiego.

Norme

Le norme circa lo stato di disoccupato o inoccupato:
Dal profilo normativo, lo stato di disoccupazione è definito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 come “la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti.”
La Conferenza Unificata Stato – Regioni, nella seduta del 10 dicembre 2003, ha stabilito che “mantengono lo stato di disoccupazione anche i soggetti che percepiscono nell’anno solare un reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali”.

Mentre lo status di inoccupato spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 a coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani.